Omesso versamento coi paletti: per l’integrazione del reato non basta l’inoltro telematico delle certificazioni e del modello 770 all’Agenzia delle Entrate, da parte del sostituto, serve l’avvenuta consegna dello stesso documento ai sostituiti. Come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7, è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale, terza sezione, n. 18214 del 9 maggio 2024, che ha ricordato che, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 115/2022), l’integrazione della fattispecie penale dell’art. 10-bis dlgs 74/2000 richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate, mentre il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce solo illecito amministrativo tributario. Pertanto il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l’ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l’entità delle ritenute operate per ciascuno di essi.