Reati a catena per le intestazioni fittizie: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 32571 del 5 settembre scorso, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per ItaliaOggi7 e con cui la seconda sezione penale ha riconosciuto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) può costituire, di per sé, reato presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter.1 c.p.). Interessante l’argomentazione della Suprema corte laddove illustra che il profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione assume carattere illecito proprio in quanto l’apparente titolare dello stesso è soggetto diverso da quello esposto all’applicazione della misura di prevenzione, consentendo l’oggettiva facilitazione del godimento e della disponibilità dei beni illecitamente acquisiti. Ragionando diversamente si finirebbe con attribuire un effetto “sanante” allo svolgimento di attività produttive di effetto economico pur oggetto di iniziale intestazione fittizia, in dispregio dello scopo della norma.
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