Frodi fiscali non punibili se di poco sopra soglia: come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti in un approfondimento per ItaliaOggi7, è quanto emerge dal d.lgs. 152/2022, entrato in vigore con il nuovo anno e più noto come riforma Cartabia. Il Governo, nel dare attuazione alla legge delega 134/2021, per l’efficienza del processo penale, è infatti intervenuto anche sulla disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., ampliandone l’ambito di operatività: specificamente, mentre fino a poche settimane fa l’istituto era applicabile ai soli reati il cui massimo edittale fosse compreso nei 5 anni di pena detentiva, ora è esteso agli illeciti puniti con pena non superiore nel minimo a due anni. Per l’effetto, l’istituto è ora applicabile anche all’indebita compensazione di crediti inesistenti e alle fattispecie cosiddette attenuate di utilizzo in dichiarazione (art. 2 d.lgs. 74/2000), nonché di emissione (art. 8), di fatture per operazioni inesistenti di cui al comma 2-bis dei suddetti articoli, che contempla, punendole con una cornice edittale che va da un anno e sei mesi a sei anni, le ipotesi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi inseriti in dichiarazione, o degli importi falsi indicati in fattura, è inferiore a euro centomila.
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