Affidarsi al collega più esperto non salva dalla responsabilità medica. Come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7 in un approfondimento a doppia pagina sulla delicata questione della colpa professionale, infatti, è quanto emerge dalla sentenza della quarta sezione penale della Cassazione n. 16094 del 17 aprile scorso, che ha escluso l’esonero per il chirurgo che non abbia mosso obiezioni alla scelta del collega, pur avendo le informazioni tecniche per accorgersi dell’errore e avendo quindi il dovere di valutare e contrastare il suo parere. Nel contributo è commentata inoltre la sentenza della Cassazione n. 15786 del 14 aprile scorso, con cui la Suprema Corte ha chiarito che l’errore diagnostico e la responsabilità penale si configurano non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si arrivi a una diagnosi errata; ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.
Clicca qui per leggere l’intero articolo.