Occultare la contabilità non fa scattare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, serve un atto dispositivo: è quanto deciso dalla sentenza del 2 settembre 2021, n. 32694, che i nostri professionisti, il Prof. Avv. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per ItaliaOggi7, e con cui la sesta sezione penale della Cassazione si è pronunciata sulla spesso dibattuta questione della delimitazione della condotta rilevante ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 11 dlgs 74/2000. Rigettando il ricorso del pubblico ministero, ha precisato che la nozione di «atti fraudolenti» va circoscritta soltanto a quelli di natura dispositiva, siano essi di natura materiale o giuridica, non potendo, dunque, rientrarvi l’omissione del deposito dei bilanci o della presentazione delle dichiarazioni fiscali, e nemmeno l’occultamento della contabilità aziendale.
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