decreto fiscale 2019

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    il quotidiano ipsoa
    “Soccombenza parziale: come definire la lite fiscale pendente”

    di Avv. Prof. Stefano Loconte

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

    In ipotesi di soccombenza reciproca, le somme dovute per la definizione del giudizio devono essere parametrate al valore effettivo della controversia. Il contribuente deve versare, rispettivamente, il 40 o il 15% sulla parte del valore della lite per la quale la pronuncia della Commissione tributaria provinciale o regionale ha statuito la soccombenza dell’Amministrazione finanziaria, il 100% sulla parte residua

    Il Quotidiano Ipsoa