giudizi pendenti
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di Avv. Prof. Stefano Loconte
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
In ipotesi di soccombenza reciproca, le somme dovute per la definizione del giudizio devono essere parametrate al valore effettivo della controversia. Il contribuente deve versare, rispettivamente, il 40 o il 15% sulla parte del valore della lite per la quale la pronuncia della Commissione tributaria provinciale o regionale ha statuito la soccombenza dell’Amministrazione finanziaria, il 100% sulla parte residua