Giulia Mentasti
Contenuti
Niente sequestro per evasione fiscale se scatta prima il fallimento: è quanto affermato dalla sentenza 36746/2020, che i nostri professionisti, il Prof. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti, hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la sezione terza penale della Cassazione è tornata a pronunciarsi sul dibattuto tema dell’applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare. Specificamente, la Suprema Corte ha confermato il principio giurisprudenziale per cui, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, il sequestro non può più essere eseguito, rimanendo consentito quello finalizzato alla confisca per equivalente sul patrimonio dell’indagato. In senso contrario altra giurisprudenza di legittimità in passato ha sostenuto che, in materia di reati tributari, non si poteva attribuire alla procedura concorsuale, anche laddove intervenuta prima del sequestro, effetto preclusivo rispetto all’operatività della cautela reale disposta nel processo penale. Ma la presente pronuncia si è discostata negando l’operatività della misura ablativa
Tutti i componenti del cda della srl chiamati a rispondere dei reati di omesso versamento di ritenute certificate e Iva da parte della società: è quanto risulta dalla sentenza n. 34475 del dicembre scorso, che i nostri professionisti, il Prof. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti, hanno commentato per ItaliaOggi e con cui la terza sezione penale della Cassazione, dopo aver premesso che il dovere di provvedere ai suddetti obblighi fiscali fa capo all’amministratore in carica dell’ente al momento della scadenza del termine di adempimento, ha chiarito che qualora figurino più amministratori sono tutti penalmente responsabili. E ciò indipendentemente dal riparto interno delle competenze, considerato che l’adempimento delle incombenze fiscali è un atto di ordinaria amministrazione, espletabile da ciascun componente del cda autonomamente e indipendentemente dagli altri. Peraltro, i beni personali degli amministratori, seppur nei limiti del valore del profitto del reato, possono essere legittimamente oggetto di confisca per equivalente, ogniqualvolta non vengano indicati beni nella disponibilità dell’ente da aggredire con la confisca diretta e il patrimonio della società sia incapiente.
La vendita online di mascherine anti Covid-19, pur con oneroso rincaro del prezzo, non sempre integra il reato di manovre speculative su merci. A stabilirlo la sentenza della n. 36929 del 22 dicembre scorso, che i nostri professionisti , il Prof. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Mentasti hanno illustrato per ItaliaOggi7 e con cui la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delitto di manovre speculative su merci di cui all’art. 501-bis c.p., escludendo il reato nel caso di un’impresa che nella prima ondata del Covid-19 aveva praticato il rincaro del 350% sul prezzo di mercato relativo a mascherine generiche vendute attraverso una nota società per acquisti on line. Specificamente, la terza sezione penale della Suprema corte, pur avendo riconosciuto che le mascherine costituiscono un prodotto di prima necessità, ha ritenuto non ravvisarsi l’altro elemento richiesto dalla norma, ovvero la concreta alterazione dei prezzi su tutto il mercato interno, considerata l’esiguità delle scorte di materiale sequestrate e l’unicità del macchinario utilizzato per la produzione di mascherine.