Sentenza
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See allDi Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
L’attuale crisi di liquidità causata dalla pandemia da COVID-19 salva gli evasori dalla condanna penale: a chiarirlo l’UNGDCEC, in un documento che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per IO, e che ripercorre la giurisprudenza penal-tributaria sull’annoso tema della esimente della forza maggiore e le condizioni al sussistere delle quali la crisi pandemica esclude la punibilità per il reato di omesso versamento iva o ritenute certificate.
Trovate l’articolo completo su Italia Oggi di Martedì 6 Ottobre, pag 37.
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Di avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
Con le prossime scadenze tributarie previste per il 30 novembre 2020, chi froda il fisco sarà destinatario di doppia confisca.
Questo è quanto consegue dal dettato normativo che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno approfondito per IO7 e che ha esteso la confisca per sproporzione anche ai reati tributari.
Si tratta di riforma che, pur entrata in vigore lo scorso dicembre, troverà applicazione di fatto per la prima volta tra poco, con la presentazione del modello redditi 2020.
Trovate l’approfondimento completo nell’articolo a pag. 9 di ItaliaOggi 7 di Lunedì 21 Settembre.
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Di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
La sentenza della Cassazione in un caso di bancarotta fraudolenta e distruzione di documenti contabili.
Via libera alla duplice contestazione, in concorso, del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 c. 1 n. 1 e c. 2 l.f.) e del reato fiscale di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).
E’ quanto emerge dalla sentenza 22486/2020, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno commentato per IO7, e con cui la sezione quinta penale della Cassazione ha rilevato che, pur nella coincidenza delle due condotte materiali, si tratta di reati che offendono beni giuridici diversi e sono animati da un differente fine.
Ma attenzione, perché questo vale se gli illeciti siano trattati congiuntamente nel medesimo procedimento; mentre se un soggetto sia già stato giudicato, con sentenza definitiva, per uno dei due reati, concernenti la stessa documentazione, l’esercizio dell’azione penale per l’altro reato è precluso.
Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di Lunedì 7 Settembre 2020, pag. 11.
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