In manette il commercialista che riceve compensi troppo onerosi: come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti in un contributo per ItaliaOggi7, è quanto emerge dall’ordinanza n. 538 del 12 gennaio 2022, con cui la prima sezione penale della Cassazione ha affermato che risponde del reato di bancarotta per distrazione il professionista a cui vengono corrisposti compensi ingenti da una società, dichiarata in un secondo momento fallita, per prestazioni che, seppur giustificate da contratti, afferiscono ad attività troppo generiche e prevedono remunerazioni prive di qualsivoglia canone di ragionevolezza imprenditoriale. L’autonomia delle parti nella pattuizione dell’onorario, infatti, non giustifica l’erogazione di compensi del tutto fuori misura rispetto alle prestazioni in concreto rese, e pertanto idonei a determinare un contributo causale efficiente ai fini della distrazione. Con l’ulteriore precisazione che non è da ritenersi vincolante il fatto che il credito del commercialista possa trovare conforto nell’esito di lodo arbitrale tra professionista e società, liberamente valutabile dal giudice penale.
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