Fatture false, confisca con i paletti, il profitto dell’utilizzatore non grava sull’emittente: è quanto emerge dalla sentenza n. 17447 del 2022, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la Cassazione penale ha escluso nel caso concreto l’applicazione del principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e sulla base del quale ciascun concorrente può essere chiamato a rispondere dell’intera entità del profitto accertato sul presupposto della corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito. Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha illustrato come, ai sensi dell’art. 9 del dlgs 74/2000, l’emittente non è punibile a titolo di concorso nel reato di utilizzo di fatture false previsto dall’art. 2, con la conseguenza che il sequestro non può essere disposto sui beni dell’emittente, per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle medesime fatture. Dunque, l’emittente non risponde per il debito tributario di cui è chiamato a rispondere l’utilizzatore, ma soltanto dell’eventuale prezzo conferito dall’emittente per il falso documento, intendendosi con ciò l’eventuale compenso pattuito o riscosso per commettere l’illecito.
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