Il versamento dell’Iva non salva dalla condanna per frode fiscale: è quanto emerge dalla sentenza n. 11633 del 2022, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la Cassazione ha affrontato la questione dell’eventuale rilevanza del pagamento dell’Iva per la sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000. Nel rigettare il ricorso, la Suprema corte ha affermato come non possa in alcun modo escludere la configurabilità del reato l’effettiva corresponsione dell’Iva da parte della società utilizzatrice e il suo successivo versamento all’erario da parte dell’emittente, poiché ai fini Iva non è indifferente l’indicazione di un soggetto diverso da quello che aveva effettuato la fornitura e un’operazione fittizia non può dare diritto ad alcuna detrazione di tale imposta.
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