Nei casi di finanziamenti pubblici e appalti eseguiti in violazione della normativa c’è la confisca ex 231 del profitto, ma con limiti; va infatti scomputato dal vantaggio economico che la società ha tratto l’utilità comunque conseguita dalla controparte. Come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7, è quanto emerge dalla sentenza n. 26238 del 2022, con cui la Cassazione, in un procedimento ex dlgs 231/2001 per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche volte a finanziare l’esecuzione di lavori di bonifica e messa in sicurezza, ha valorizzato la circostanza che almeno parte dei lavori appaltati alla società accusata fosse stata eseguita in assenza di contestazioni, e ha annullato il provvedimento di sequestro in punto di quantificazione del profitto. La Suprema corte ha inoltre ricordato come l’interesse dell’ente può essere misto: la responsabilità 231 non esclude il fatto che il reato presupposto può essere funzionale al soddisfacimento dell’interesse concorrente di una pluralità di soggetti, tra i quali, nel caso in esame, proprio la società che aveva ricevuto le erogazioni pubbliche e ora sottoposta a procedimento.
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