
La Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 29943 del 29 agosto scorso, è tornata a pronunciarsi sul reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000, e ha confermato che ai fini della sussistenza del reato gli atti si considerano fraudolenti ogni qualvolta, pur formalmente leciti, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione. Per quanto poi riguarda il profitto confiscato, la Suprema Corte ha ricordato che va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato, e quindi consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma. Ne hanno parlato i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7.

