
Come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7, anche in caso di mancata consegna al curatore dei libri contabili non c’è bancarotta fraudolenta documentale specifica: non può mancare la volontà di raggiungere un ingiusto profitto personale o il danno dei creditori. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 10751 del 18 marzo scorso, con cui la quinta sezione ha chiarito che la condotta omissiva di consegna, sottrattiva o distruttiva delle scritture contabili, non è di per sé sufficiente per integrare il reato. La sentenza è stata, inoltre, un’occasione per chiarire un altro profilo, ovvero che le dichiarazioni rese al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, del codice di rito, essendo pertanto pienamente utilizzabili nel procedimento penale.