In materia di sicurezza sul lavoro e rischi anti Covid-19, la responsabilità del datore di lavoro non è delegabile. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 9028 del 2022, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la terza sezione penale ha fornito indicazioni sull’individuazione del datore di lavoro e delle sue responsabilità, nell’ambito delle condotte riferite alla valutazione del rischio connesso alle malattie da Covid-19. Specificamente, l’AD di un noto istituto di credito era stato assolto dai reati relativi alle mancata valutazione del suddetto rischio e alla omessa designazione del RSPP, avendo l’imputato delegato tali funzioni a un dirigente attraverso un atto formale. Ma la Corte ha ritenuto di ribaltare la pronuncia accogliendo il ricorso della procura, affermando, da un lato, che il Tusl esclude espressamente che la facoltà di delega del datore di lavoro possa essere estesa alla valutazione dei rischi e alla designazione del RSPP, e, dall’altro lato, che in caso di delega parziale di funzioni e responsabilità che non include l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa, unico titolare dei suddetti adempimenti in materia di sicurezza non delegabili rimane il datore di lavoro «apicale».
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