Riciclaggio senza sconti: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 29346/2023, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la seconda sezione penale ha affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito da reato, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari. In particolare, la Suprema corte ha ritenuto configurato il riciclaggio in quanto vi era da escludersi il concorso nel reato presupposto, essendo la condotta dell’imputato stata realizzata in un momento successivo alla consumazione della frode informatica e al conseguimento del profitto.
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