Il tipo di delega è decisivo per individuare il responsabile dell’infortunio: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 8476 del 27 febbraio 2023, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la quarta sezione penale ha annullato la condanna dell’amministratore delegato per le lesioni occorse a un lavoratore in quanto i giudici di merito avevano omesso di verificare la natura della delega in materia di sicurezza fatta a un altro dei consiglieri del CdA, e ha chiarito che non va confusa la delega di funzioni prevista dall’art. 16 del testo unico sulla sicurezza lavoro (d.lgs. 81/2008), con quella gestoria di cui all’art. 2381 c.c., ai sensi del quale il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. Infatti, la prima comporta un trasferimento di poteri e correlati obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tale, e che non lo diventano per effetto della delega, così che il conferimento del potere di spesa è requisito essenziale per l’individuazione delle responsabilità; al contrario, la delega gestoria consente, nel caso in cui della funzione datoriale siano investiti una pluralità di soggetti (ovvero l’intero consiglio di amministrazione), di concentrare i poteri decisionali e di spesa ai suddetti spettanti solo su alcuni componenti, delimitando di conseguenza anche la imputabilità dell’evento lesivo.
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