
Nessuno sconto per il datore di lavoro: come illustrato dai nostri professionisti, Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7, è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 15697 del 23 aprile scorso, che ha chiarito che la normativa, nell’estendere gli obblighi di garanzia a coloro i quali di fatto svolgono le mansioni tipiche delle figure in materia di sicurezza, non esclude però la corresponsabilità dei titolari formali della qualifica. La Corte ha anche precisato che laddove il datore di lavoro non fornisca una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni a cui è il dipendente è addetto, l’omessa formazione potrà essere considerata causa dell’infortunio verificatosi in conseguenza della mancata consapevolezza da parte del lavoratore dei rischi connessi alla lavorazione e del modo in cui ovviare a tali rischi.