Senza il pagamento integrale del debito, l’accordo con l’Erario non basta: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 10730 del 14 marzo 2023, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, con cui la terza sezione penale, in un procedimento per omesso versamento iva, ha chiarito che la causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. n. 74/2000 opera soltanto se entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, ovvero al momento dell’inizio del giudizio penale, interviene, non l’accordo tra contribuente e Fisco (nel caso di specie un piano di rottamazione), che di per sé è pertanto insufficiente, bensì l’integrale pagamento del debito tributario. Si tratta di tema attualissimo in quanto oggetto del d.lgs. 34/2023 (c.d. decreto Bollette) pubblicato in G.U. il 30 marzo scorso, nonché del disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale così come da ultimo approvato dal CdM.
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