Messa alla prova a maglie larghe

    Benedetta Lupo

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31846 del 24 settembre 2025, pronunciandosi nell’ambito di un procedimento per omessa dichiarazione, ha chiarito che il pagamento del debito tributario non è conditio sine qua non per l’ammissione alla messa alla prova finalizzata ad estinguere il reato. Infatti il risarcimento del danno cagionato, peraltro in quanto possibile, è una delle finalità cui è preordinata la prestazione delle condotte previste nel programma predisposto d’intesa con l’UEPE, e non è un presupposto di esso. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice del merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale, giudizio insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. Nel caso concreto il Tribunale, sulla base di molteplici elementi, quali il fallimento della società e la documentata impossidenza dell’imputato, aveva dato conto dell’oggettiva impossibilità di provvedere all’integrale ristoro del danno arrecato all’erario e aveva comunque legittimamente ritenuto di ammettere l’imputato al beneficio in questione. Ne hanno parlato i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7.

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