
Il 24 gennaio è entrato in vigore il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, attuativo della direttiva Ue 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione, ovvero quelle misure stabilite per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, quali il congelamento di fondi e risorse economiche, i divieti di ingresso o transito nel territorio di uno Stato membro, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi. Il testo introduce nel codice penale plurime fattispecie che incriminano la violazione delle suddette misure, nonché aggiunge fra i reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 dell’ente gli illeciti dolosi disciplinati dalle nuove norme, prevedendo altresì, per la determinazione della relativa sanzione pecuniaria, criteri che si scostano da quelli vigenti in via generale. Gli operatori economici che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti commerciali con soggetti sottoposti a misure restrittive (es. operanti nei settori del commercio internazionale, dei servizi finanziari, dei trasporti, dell’energia, della tecnologia e della difesa), così come gli intermediari finanziari, tenuti all’applicazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse, sono chiamati ad adeguare il sistema di compliance, con specifico riferimento al modello di organizzazione, gestione e controllo, per mitigare il rischio di eventuali sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché all’aggiornamento dei sistemi informativi. Ne hanno parlato i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7.
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