Ostacolo alla vigilanza limitato

    Benedetta Lupo

    Per far scattare le manette va provata l’intenzione del vertice aziendale che, con lo scopo di intralciare lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, espone fatti non veritieri in comunicazioni alle autorità pubbliche o ne occulti altri che avrebbe dovuto rendere noti. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 9623 del 7 marzo 2023, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la terza sezione penale ha annullato la pronuncia con cui gli apicali di un noto istituto di credito erano stati condannati per il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all’art. 2638 comma 1 c.c.. La Suprema corte ha così fornito utili precisazioni sull’ambito applicativo della fattispecie e sull’elemento soggettivo, il cui accertamento è condicio sine qua non per pervenire alla condanna, nonché sulle condizioni per poter essere chiamati a rispondere a titolo di concorso.
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