Polizze vita, paletti al sequestro

    Benedetta Lupo

    La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 34306 del 21 ottobre scorso, ha affermato che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 c.p.c., si applicano anche nel processo penale alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato avente ad oggetto i capitali e le rendite derivanti dalla liquidazione della polizza di assicurazione sulla vita c.d. tradizionale, ovvero dell’indennizzo conseguente al verificarsi dell’evento, avendo gli stessi natura previdenziale e assistenziale. A diversa soluzione, invece, per la Suprema Corte deve pervenirsi nel caso di “riscatto” della polizza prima della scadenza, avendo l’assicurato conseguito il capitale investito (o una parte di esso) senza che si realizzasse la funzione principale di garantire un capitale o una rendita alla scadenza predeterminata e, quindi, la funzione assistenziale o previdenziale alla quale era destinato l’accumulo, in fase di esecuzione del contratto. Ne hanno parlato i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7.

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