Anche dopo la dichiarazione di fallimento, non c’è nessun limite al sequestro del profitto del reato. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 5255 del 2023, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui con cui la terza sezione penale, nell’ambito di un procedimento penale per reato tributario, si è espressa affermativamente sulla questione, controversa in giurisprudenza, della legittimità del sequestro preventivo dei beni ricompresi nell’attivo fallimentare, precisando che la deprivazione che il fallito subisce dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia dell’equa soddisfazione di tutti i creditori mediante l’esecuzione forzata, non esclude che egli conservi, sino al momento della vendita fallimentare, la titolarità dei beni stessi. Peraltro, il criterio applicabile, ad avviso della sentenza in commento, per la confisca diretta, non è quello della disponibilità dei beni da parte del reo, ma il criterio, diverso e più ampio, della non estraneità rispetto al reato.
Clicca qui per leggere l’intero articolo.