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See allBonus 110%, ogni giorno novità, con un’unica costante: il rischio di incorrere in un reato, sia per i professionisti che per i clienti. Come illustrato dai nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti in un contributo per IO7, seppur il legislatore, a differenza di altre situazioni, nel dettare la disciplina del bonus e delle attestazioni correlate, non ha espressamente fatto riferimento alle disposizioni codicistiche che troveranno applicazione in caso di falsità, all’interno del codice penale e della normativa di settore si rinvengono numerose fattispecie criminose di cui si potrebbe essere chiamati a rispondere.
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L’omissione della cautela non basta per condannare la società: è quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 22256 dell’8 giugno 2021, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno commentato per IO7, e con cui la quarta sezione penale, in materia di infortuni sul lavoro, ha ritenuto di rifiutare un’applicazione automatica della responsabilità “231” che ne dilati a dismisura l’ambito di operatività a ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione (che pur implica sempre di per sé un risparmio di spesa). Ha così affermato che vada salvata la società laddove l’omessa adozione delle cautele possa essere riconducibile a una sottovalutazione del rischio o a un’errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori, e in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare tali cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica.
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Il proscioglimento per intervenuta prescrizione non salva dalla confisca del profitto del reato tributario: è quanto emerge dalla sentenza n. 20793 del 26 maggio 2021, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la terza sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata in ordine a un procedimento per il reato di omesso versamento dell’Iva, contestato al legale rappresentante di una società e nelle more del processo prescrittosi, nonché sulla misura della confisca diretta del profitto del reato disposta dai giudice di merito. Dunque, poiché la sussistenza del reato e della responsabilità penale era rimasta inalterata nei diversi gradi di giudizio, è stato concluso che la declaratoria di prescrizione del reato non fosse di ostacolo al mantenimento della confisca delle somme di denaro disposta con i decreti di sequestro.
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