Stefano Loconte

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    Anche i sindaci in manette per il reato tributario

    Anche i sindaci in manette per il reato tributario: è quanto emerge dalla sentenza n. 40324 del 2021, che  i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la terza sezione penale della Cassazione si è espressa in tema di concorso del sindaco di una società nel reato di indebita compensazione di cui all’art 10-quater d.lgs. 74/2000. La vicenda riguardava la condotta del presidente di un collegio sindacale il quale aveva espresso parere favorevole all’adozione della delibera di acquisto del ramo di azienda di una srl che includeva anche l’acquisto di un credito Iva inesistente, successivamente utilizzato ai fini di compensazione.
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    Anche le società unipersonali sanzionate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

    Anche le società unipersonali sanzionate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001: è quanto espressamente riconosciuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 45100 del 6 dicembre 2021, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7. La Suprema corte ha così annullato la sentenza del Tribunale, riguardo alla misura cautelare interdittiva di contrattare con la p.a., disposta nei confronti di tre srl unipersonali, ritenute dal Gip gravemente indiziate dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 d.lgs. n. 231, in relazione al reato presupposto di corruzione propria attribuito al soggetto che aveva rivestito la posizione apicale di tali società. Infatti, se per il Tribunale la 231 non si applica alle società unipersonali, la Cassazione ha ribaltato questo indirizzo, fornendo i criteri in base ai quali anche tali società possono essere destinatarie della disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti e delle relative gravi sanzioni.
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    La truffaldina percezione di erogazioni statali può andare esente dalle manette

    La truffaldina percezione di erogazioni statali può andare esente dalle manette: infatti, il reato di indebita compensazione prevale, e non concorre, con il quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, trovando peraltro applicazione sia nel caso di compensazione «verticale», riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione «orizzontale», concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa. E se non si supera la soglia di punibilità, la condotta è penalmente irrilevante e, oltre a non sporcarsi la fedina, ci si salva da sequestri e confisca. E’ tutto quanto emerge dalla sentenza n. 37085 del 2021, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la sesta sezione penale della Cassazione si è pronunciata sull’ambito di operatività della fattispecie penal-tributaria di cui all’art. 10-quater d.lgs.74/2000, e sul suo rapporto, qualificato come di specialità, con il reato di cui all’art. 316-ter c.p.
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