Stefano Loconte

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    Italia Oggi
    La sentenza penale di assoluzione vincola il giudice tributario

    La sentenza penale di assoluzione vincola il giudice tributario: è quanto emerge dalla pronuncia n. 25632 del 2021, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per IO7 e con cui la quinta sezione civile della Cassazione si è pronunciata sulla questione, dai profili spesso incerti, dell’efficacia in sede tributaria del giudicato penale.

    Specificamente, la Suprema Corte ha chiarito che, quando il Giudice penale esclude con pronuncia definitiva la sussistenza del fatto contestato, la portata della decisione non può essere limitata all’esclusivo perimetro del processo penale, soprattutto se l’organo accertatore non dispone di elementi probatori contrari a quelli utilizzati dal giudice penale, né prova che il fatto su cui si fonda l’accertamento tributario è diverso da quello oggetto del giudicato penale.

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    Italia Oggi
    Omessa dichiarazione coi paletti

    Omessa dichiarazione coi paletti: nel determinare l’imposta evasa, e di conseguenza il superamento della soglia di punibilità, vanno considerati tutti i costi aziendali, anche quelli non contabilizzati. A stabilirlo la sentenza n. 34661 del 2021, che i nostri professionisti Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per ItaliaOggi7 e con cui la terza sezione penale della Cassazione ha salvato dalle forche caudine del procedimento penale il titolare di una ditta individuale accusato del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, e di aver evaso l’Iva in misura superiore alla soglia di rilevanza penale, annullando la condanna impartitagli dai giudici di merito. Aveva infatti errato la Corte d’Appello nel sostenere che la mera non contabilizzazione dei costi aziendali,  comunque emersi dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza presso i fornitori, fosse di per sé ostativa alla loro valorizzazione.

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    Italia Oggi
    Sottrazione fraudolenta limitata

    Occultare la contabilità non fa scattare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, serve un atto dispositivo: è quanto deciso dalla sentenza del 2 settembre 2021, n. 32694, che i nostri professionisti, il Prof. Avv. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per ItaliaOggi7, e con cui la sesta sezione penale della Cassazione si è pronunciata sulla spesso dibattuta questione della delimitazione della condotta rilevante ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 11 dlgs 74/2000. Rigettando il ricorso del pubblico ministero, ha precisato che la nozione di «atti fraudolenti» va circoscritta soltanto a quelli di natura dispositiva, siano essi di natura materiale o giuridica, non potendo, dunque, rientrarvi l’omissione del deposito dei bilanci o della presentazione delle dichiarazioni fiscali, e nemmeno l’occultamento della contabilità aziendale.

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