Omesse ritenute, prove a due vie: basta il modello 770 per i fatti post riforma del 2015

    Benedetta Lupo
    Italia Oggi

    Di Avv. Prof. Stefano Loconte e avv. Giulia Maria Mentasti

    Più semplice la condanna per omesso versamento di ritenute certificate commesso post 2015, e nessuna salvezza deriva dal mero piano di rateizzazione del debito tributario.

    Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 17280/2020, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno commentato per Italia Oggi7, e con cui la sezione terza penale della Cassazione ha chiarito che dopo la riforma del 2015 l’art. 10 bis d.lgs. 74/ 2000 punisce anche le ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della sola dichiarazione del datore di lavoro (c.d. mod. 770), mentre per i fatti pregressi bisogna dimostrare l’avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore quale sostituto di imposta. Inoltre, solo l’integrale pagamento del debito eseguita prima del dibattimento esclude la punibilità

    Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di Lunedì 3 Agosto 2020, pag. 9.

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