Stefano Loconte

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    Riciclaggio punito per colpa, tutti i delitti diventeranno presupposto del reato

    Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4 novembre scorso il decreto legislativo che riforma il reato di riciclaggio: scattano le manette anche quando il provento derivi da delitto colposo, e in molti casi anche se provenga da contravvenzioni.
    Precisamente, come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi, l’intervento normativo attua la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, estendendo l’ambito di operatività del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, da un lato, a tutti i delitti, siano essi dolosi o colposi e a prescindere dalla cornice edittale per essi prevista, dall’altro, alle contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

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    Nuovi strumenti contro frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

    Via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri al decreto attuativo della direttiva UE n. 2019/713 sulla lotta contro frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
    Il decreto modifica il Codice penale: la fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento vede esteso il proprio campo d’applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti; per il reato di frode informatica si introduce un’aggravante quando l’alterazione del sistema informatico determina un trasferimento di denaro, di valore monetario o valuta virtuale. Viene introdotto il nuovo delitto di “detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” e ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità 231.

    Ne parla il Prof. Avv. Stefano Loconte per Il Quotidiano IPSOA.

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    Italia Oggi
    L’assenza di delega non salva dalla responsabilità

    L’assenza di delega non salva dalla responsabilità: è quanto emerge dalla sentenza n. 33856 del 2021,  che i nostri professionisti Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per IO7 e con cui la quinta sezione penale della Cassazione si è espressa sulla possibilità di ascrivere un fatto di bancarotta fraudolenta anche al consigliere di amministrazione senza deleghe, per avere omesso di impedire gli illeciti nel complesso commessi dalla società. La sentenza ha in particolare confermato che il concorso dell’amministratore privo di delega nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per omesso impedimento dell’evento, si configura non solo quando emerga la prova dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società, ma anche quando vi siano «segnali di allarme» dai quali desumere l’accettazione del verificarsi dell’evento illecito, non essendovi stata attivazione per scongiurarlo.

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