Stefano Loconte

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    Reati tributari e «beni futuri»: via libera al sequestro

    Reati tributari e «beni futuri»: via libera al sequestro per equivalente dei beni non ancora individuabili, ma sbarramento per la confisca. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 36369 del 2021, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per ItaliaOggi7 e con cui la terza sezione penale è giunta alla conclusione per cui, se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non così accade per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di operare e può invece, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca.
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    Riciclaggio punito per colpa, tutti i delitti diventeranno presupposto del reato

    Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4 novembre scorso il decreto legislativo che riforma il reato di riciclaggio: scattano le manette anche quando il provento derivi da delitto colposo, e in molti casi anche se provenga da contravvenzioni.
    Precisamente, come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi, l’intervento normativo attua la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, estendendo l’ambito di operatività del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, da un lato, a tutti i delitti, siano essi dolosi o colposi e a prescindere dalla cornice edittale per essi prevista, dall’altro, alle contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

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    Nuovi strumenti contro frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

    Via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri al decreto attuativo della direttiva UE n. 2019/713 sulla lotta contro frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
    Il decreto modifica il Codice penale: la fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento vede esteso il proprio campo d’applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti; per il reato di frode informatica si introduce un’aggravante quando l’alterazione del sistema informatico determina un trasferimento di denaro, di valore monetario o valuta virtuale. Viene introdotto il nuovo delitto di “detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” e ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità 231.

    Ne parla il Prof. Avv. Stefano Loconte per Il Quotidiano IPSOA.

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