Area Stampa






In assenza di deleghe specifiche ai membri del Cda, a rispondere del reato tributario sono tutti i consiglieri: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 11087 del 28 marzo scorso, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la terza sezione penale si è pronunciata, nell’ambito di un procedimento per frode fiscale, sul sequestro preventivo eseguito nei confronti di un membro del consiglio di amministrazione di un consorzio. Con l’occasione la Suprema corte ha offerto un approfondimento sui possibili scenari di responsabilità, differenti a seconda che il Cda operi con o senza deleghe, nonché sulla confisca dei beni personali di ciascun componente.
Clicca qui per leggere l’intero articolo.



Per chi ricicla sequestro senza sconti: è quanto emerge dalla sentenza n. 7503 del 2022, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato che in caso di condanna per riciclaggio deve essere confiscata l’intera somma oggetto dell’operazione illecita e non solo l’importo corrispondente al vantaggio tratto dal riciclatore. Inutile, pertanto, il tentativo di quest’ultimo di sottrarsi alla misura evidenziando di non aver percepito alcun profitto dall’operazione. La Suprema corte ha infatti chiarito che ogniqualvolta il riciclaggio abbia a oggetto somme di denaro, il profitto o comunque il prodotto del reato è da intendersi come corrispondente all’intero ammontare delle somme che sono state «ripulite» attraverso le operazioni compiute dall’imputato; la circostanza che quest’ultimo abbia goduto solo in parte del profitto del riciclaggio, che sostanzialmente è stato successivamente incamerato dal dominus dell’operazione, ovvero che non abbia tratto alcun godimento personale e diretto, non cambia la sostanza delle cose, vale a dire che l’intera somma riciclata costituisca il profitto del reato, di cui l’imputato ha avuto, comunque, di fatto la disponibilità.
Clicca qui per leggere l’intero articolo.


Principio di oralità del processo penale ko, con la disciplina dell’emergenza prorogata fino al 31 dicembre 2022: è quanto emerge dalla legge n. 15 del 25 febbraio scorso, di conversione del d.l. 228/2021, il cosiddetto decreto Milleproroghe, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato in un approfondimento per ItaliaOggi7. Infatti, i giudizi di appello e cassazione ancora per tutto questo anno si celebreranno nella cosiddetta forma del rito camerale non partecipato, che si traduce non solo in un processo a porte chiuse ma nella totale assenza di p.m., imputati, difensori, che rassegneranno le proprie conclusioni per iscritto. Svolgimento a distanza anche delle indagini preliminari, considerato che fino a fine 2022 sono previsti collegamenti da remoto per il compimento di atti investigativi che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore, nonché di consulenti, di esperti o di altre persone.
Clicca qui per leggere l’intero articolo.

Operazioni rischiose non bastano per condannare per bancarotta: è quanto emerge dalla sentenza n. 118 del 2022, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la quinta sezione penale della Cassazione ha chiarito che perché si configuri il reato non è sufficiente l’accertamento della mala gestio dell’impresa, ma è necessario che vengano individuate le condotte specifiche volte a ritardare il fallimento e ad arrecare danno ai creditori o ingiusto profitto per sé o per altri. Così come la colpa grave non può essere desunta erroneamente solo sulla base del dato oggettivo del ritardo nel presentare istanza di auto-fallimento.
Clicca qui per leggere l’intero articolo.