Frode

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    Italia Oggi
    Il distacco fittizio costa caro: scatta la responsabilità ex 231 per truffa allo Stato

    Di avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti

    Il distacco fittizio di lavoratori integra il reato di truffa in danno dello Stato e fa scattare la «responsabilità 231» dell’ente.

    Così si è espressa la sentenza 23921/2020, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la sezione seconda penale della Cassazione ha confermato la responsabilità amministrativa da reato di una società, in seguito a interposizione fittizia di manodopera, in quanto la stessa aveva utilizzato lavoratori distaccati, che formalmente erano assunti da una società «fittizia», con la finalità di procurarsi un ingiusto profitto (con corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio contributivo.

    Ed ecco dunque che l’indirizzo rigoroso della Cassazione, attraverso l’applicazione della fattispecie di truffa ai danni dello Stato, riconosce la rilevanza ai fini 231 anche di condotte abusive quali l’indebito uso dell’istituto del distacco, ricomprendendo nelle larghe maglie dell’art. 640 comma 2 c.p. le più eterogenee forme di frode in danno della pubblica amministrazione.

    Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di Lunedì 14 Settembre, pag. 12.

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    Italia Oggi
    Frode fiscale senza distinguo: Ai fini dell’inesistenza contano sia l’oggetto sia il soggetto

    Di Avv. prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti

    Pur a fronte di regolare pagamenti, l’interposizione illegale di manodopera equivale a falsità e l’utilizzo delle fatture integra il delitto di frode fiscale.

    Questo è quanto affermato dalla sentenza n. 20901/2020, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la terza sezione penale della Corte di cassazione ha superato la tesi secondo la quale, in caso di fatture solo soggettivamente inesistenti, ossia in caso di semplice simulazione soggettiva, non sarebbe configurabile il reato, perché non sarebbero esposti costi non sostenuti.

    La censura potrebbe essere apprezzata solo per l’evasione alle imposte dirette, nei casi in cui effettivamente si accerti che gli elementi passivi esposti corrispondano a costi effettivamente sostenuti; l’evasione dell’IVA, invece, resta configurabile anche in presenza di costi effettivamente sostenuti.

    Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di Sabato 15 Agosto, pag. 13.

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