Stefano Loconte

    In manette il commercialista che riceve compensi troppo onerosi

    In manette il commercialista che riceve compensi troppo onerosi: come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti in un contributo per ItaliaOggi7, è quanto emerge dall’ordinanza n. 538 del 12 gennaio 2022, con cui la prima sezione penale della Cassazione ha affermato che risponde del reato di bancarotta per distrazione il professionista a cui vengono corrisposti compensi ingenti da una società, dichiarata in un secondo momento fallita, per prestazioni che, seppur giustificate da contratti, afferiscono ad attività troppo generiche e prevedono remunerazioni prive di qualsivoglia canone di ragionevolezza imprenditoriale. L’autonomia delle parti nella pattuizione dell’onorario, infatti, non giustifica l’erogazione di compensi del tutto fuori misura rispetto alle prestazioni in concreto rese, e pertanto idonei a determinare un contributo causale efficiente ai fini della distrazione. Con l’ulteriore precisazione che non è da ritenersi vincolante il fatto che il credito del commercialista possa trovare conforto nell’esito di lodo arbitrale tra professionista e società, liberamente valutabile dal giudice penale.
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    Sì alla confisca del denaro

    Sì alla confisca del denaro, anche se di provenienza lecita e non collegato in alcun modo al reato: come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti in un approfondimento per ItaliaOggi7, è quanto deciso con sentenza n. 42415 del 18/11/2021 dalle Sezioni unite della Cassazione penale, che si sono espresse sulla questione, da tempo dibattuta, se le somme di denaro giacenti su conto corrente bancario siano sempre sequestrabili e confiscabili come profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito.
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    Modello 231 indispensabile per rilevare la crisi di impresa

    Modello 231 indispensabile per rilevare, e dunque prevenire, la crisi di impresa: è quanto emerge dal nuovo Codice della crisi e della insolvenza («Ccii»), che impone proprio di costruire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Prof. Arcangelo Marrone per ItaliaOggi7 in un approfondimento a doppia pagina, con l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 2086 c.c., il legislatore ha di fatto al contempo conferito ai modelli previsti dal d.lgs. 231/2001 una duplice veste, ovvero quella di strumenti necessari non solo per prevenire la commissione di reati e salvare le società della conseguente responsabilità c.d. «penale», ma anche per evitare il fallimento.
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    Anche i sindaci in manette per il reato tributario

    Anche i sindaci in manette per il reato tributario: è quanto emerge dalla sentenza n. 40324 del 2021, che  i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la terza sezione penale della Cassazione si è espressa in tema di concorso del sindaco di una società nel reato di indebita compensazione di cui all’art 10-quater d.lgs. 74/2000. La vicenda riguardava la condotta del presidente di un collegio sindacale il quale aveva espresso parere favorevole all’adozione della delibera di acquisto del ramo di azienda di una srl che includeva anche l’acquisto di un credito Iva inesistente, successivamente utilizzato ai fini di compensazione.
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    Anche le società unipersonali sanzionate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

    Anche le società unipersonali sanzionate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001: è quanto espressamente riconosciuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 45100 del 6 dicembre 2021, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7. La Suprema corte ha così annullato la sentenza del Tribunale, riguardo alla misura cautelare interdittiva di contrattare con la p.a., disposta nei confronti di tre srl unipersonali, ritenute dal Gip gravemente indiziate dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 d.lgs. n. 231, in relazione al reato presupposto di corruzione propria attribuito al soggetto che aveva rivestito la posizione apicale di tali società. Infatti, se per il Tribunale la 231 non si applica alle società unipersonali, la Cassazione ha ribaltato questo indirizzo, fornendo i criteri in base ai quali anche tali società possono essere destinatarie della disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti e delle relative gravi sanzioni.
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    La truffaldina percezione di erogazioni statali può andare esente dalle manette

    La truffaldina percezione di erogazioni statali può andare esente dalle manette: infatti, il reato di indebita compensazione prevale, e non concorre, con il quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, trovando peraltro applicazione sia nel caso di compensazione «verticale», riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione «orizzontale», concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa. E se non si supera la soglia di punibilità, la condotta è penalmente irrilevante e, oltre a non sporcarsi la fedina, ci si salva da sequestri e confisca. E’ tutto quanto emerge dalla sentenza n. 37085 del 2021, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la sesta sezione penale della Cassazione si è pronunciata sull’ambito di operatività della fattispecie penal-tributaria di cui all’art. 10-quater d.lgs.74/2000, e sul suo rapporto, qualificato come di specialità, con il reato di cui all’art. 316-ter c.p.
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