Area Stampa

Di Avv. Prof. Stefano Loconte
Arrivati ad ottobre non è ancora dato sapere quali strade verranno intraprese per il rilancio del Paese e della sua economia.
Si parla di una riforma fiscale ma ogni giorno si sente dire tutto e il contrario di tutto.
Le misure a supporto dell’economia troppe volte si sono rivelate aiuti a pioggia, spalmati in piccola misura su un
numero rilevante di soggetti, che non hanno avuto alcun tipo di effetto.
In svariate parti del Paese i lavoratori non riescono ancora a percepire la cassa integrazione che avrebbero dovuto ricevere sin dallo scorso marzo.
Se vediamo i fatti della situazione economica italiana e le azioni poste, fino a questo momento, alla base del suo rilancio, allora c’è da essere veramente preoccupati. Speriamo che le prossime settimane, con l’elaborazione dei progetti legati a fondi e finanziamenti europei (che, ricordiamo, in buona parte dovranno comunque essere restituiti), con l’inizio dei lavori della nuova legge di bilancio e l’avvio delle varie iniziative straordinarie auspicate qualcosa possa veramente cambiare.
Poche misure, semplici da usare, dotate dei fondi necessari ed adeguati a poterle effettivamente implementare, dedicate ai settori strategici del paese e immediatamente percepibili dal sistema economico. Incrociamo le dita e speriamo di assistere a tutto questo.
Trovate l’articolo completo su Libero Economia di Martedì 29 Settembre 2020, pag. 15.
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Di Avv. Federico De Vito
Disquisire apertamente del rapporto tra arte e fisco è l’inizio di un lungo e tortuoso iter che ha suscitato un rilevante appeal nell’ampia e mutevole platea di soggetti quotidianamente coinvolti nel settore artistico, ossia operatori professionali, amatori, mercanti, appassionati d’arte e collezionisti privati.
Come noto, la bellezza non ha un valore monetario, ma non si può affermare lo stesso dell’opera d’arte e, di conseguenza, per il novero di soggetti che si interfaccia alla monade artistica, è di primaria importanza domandarsi se e in che modo il tanto temuto “leviatano fiscale” possa incidere sulla portata dei vari investimenti in costante proliferazione in tale fiorente settore.
La cessione di beni artistici, in quanto generatori di ricchezza, può determinare il sorgere di impatti fiscali che si atteggiano in maniera camaleontica in base alla veste assunta dal soggetto venditore dell’opera d’arte.
La finalità di questo articolo è quella di fornire un quadro il più possibile esaustivo del regime IVA applicabile al mercato dell’arte, considerate anche le esiziali difficoltà originate da una aleatoria normativa fiscale che genera un’imperante incertezza tra gli operatori del settore ma che, al contempo, può rappresentare un fattore strategico nella valutazione dalla convenienza dell’investimento.
Trovate l’articolo completo online su Quid Magazine, disponibile a questo link.

Di avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
Con le prossime scadenze tributarie previste per il 30 novembre 2020, chi froda il fisco sarà destinatario di doppia confisca.
Questo è quanto consegue dal dettato normativo che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno approfondito per IO7 e che ha esteso la confisca per sproporzione anche ai reati tributari.
Si tratta di riforma che, pur entrata in vigore lo scorso dicembre, troverà applicazione di fatto per la prima volta tra poco, con la presentazione del modello redditi 2020.
Trovate l’approfondimento completo nell’articolo a pag. 9 di ItaliaOggi 7 di Lunedì 21 Settembre.
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Di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
Con l’applicabilità della confisca c.d. allargata agli evasori, via libera alla confisca di tutti i beni sproporzionati al reddito, con rischio maggiore per le aziende a ristretta base azionaria piuttosto che per le imprese di maggiori dimensioni.
Come illustrato dai nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti per IO7, queste sono tra le più rilevanti novità di cui alla circolare dell’1 settembre della Guardia di Finanza 0216816/2020, avente a oggetto le recenti modifiche intervenute in materia penal-tributaria.
Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di Lunedì 21 Settembre 2020, pag.8
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Di Avv. Prof. Stefano Loconte
La crisi economica che continua ad avanzare corre il rischio di portare con sé un ulteriore beffa per i contribuenti: l’obbligo di versamento dell’Iva anche per tutti i crediti che non verranno incassati a causa del fallimento dei propri debitori.
E’ questo l’effetto che deriva da una norma presente da lunghissimo tempo nel nostro sistema fiscale ma che ora corre il rischio di sembrare ancora più ingiusta e vessatoria in considerazione del particolare contesto economico che stiamo vivendo.
Tanto perché l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate dell’art. 26 della disciplina Iva (art. 26 del DPR 633 del 1972) prevede che il fornitore possa recuperare tale Iva versata, attraverso l’emissione di una nota di credito, solo successivamente alla chiusura della procedura fallimentare aperta davanti al competente Tribunale.
In tal senso, quindi, merita sicuramente un plauso la proposta di legge presentata dai Giovani Imprenditori del Veneto per l’introduzione di una norma di interpretazione autentica del citato art. 26 in base al quale il fornitore sarebbe autorizzato al recupero dell’Iva sin dal momento dell’apertura della procedura fallimentare e non alla sua fine.
Ne parla il nostro Managing Partner Stefano Loconte su Libero Economia di oggi 22 Settembre 2020, pag. 23
Trovate il PDF dell’articolo anche in PDF qui seguito. (Download)

Di avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
Il distacco fittizio di lavoratori integra il reato di truffa in danno dello Stato e fa scattare la «responsabilità 231» dell’ente.
Così si è espressa la sentenza 23921/2020, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la sezione seconda penale della Cassazione ha confermato la responsabilità amministrativa da reato di una società, in seguito a interposizione fittizia di manodopera, in quanto la stessa aveva utilizzato lavoratori distaccati, che formalmente erano assunti da una società «fittizia», con la finalità di procurarsi un ingiusto profitto (con corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio contributivo.
Ed ecco dunque che l’indirizzo rigoroso della Cassazione, attraverso l’applicazione della fattispecie di truffa ai danni dello Stato, riconosce la rilevanza ai fini 231 anche di condotte abusive quali l’indebito uso dell’istituto del distacco, ricomprendendo nelle larghe maglie dell’art. 640 comma 2 c.p. le più eterogenee forme di frode in danno della pubblica amministrazione.
Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di Lunedì 14 Settembre, pag. 12.
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Di Avv. Prof. Stefano Loconte
Duecentosettanta scadenze fiscali di qui alla fine del mese di cui, addirittura, ben 187 obblighi di versamento (unitamente a 5 adempimenti di natura amministrativa) nella sola giornata del 16 settembre. Questo è lo scenario che attende i contribuenti italiani nei prossimi giorni, frutto – come anticipato ormai da mesi sulle pagine di questo giornale – del cumulo delle scadenze naturalmente previste per il mese di settembre con tutte quelle oggetto di rinvio da parte della normativa emergenziale.
Quante possibilità ha il contribuente italiano di riuscire a superare tutto questo?
Ma quali gli effetti del mancato adempimento a tutto o parte di tale marea di obblighi? Sanzioni, prevalentemente amministrative (e, quindi, finanziarie) e in alcuni casi anche penali. In sostanza un ulteriore aggravamento della posizione economico-finanziaria complessiva di ogni singolo contribuente, senza considerare il costo indiretto rappresentato dal tempo impiegato per gestire tutto questo.
Gli imprenditori e i professionisti, a corto di liquidità, si troveranno nel dubbio se pagare dipendenti e fornitori oppure far fronte al pagamento degli obblighi di natura tributaria.
Ecco perché serve l’intervento dello Stato per risolvere, da buon padre di famiglia, tutte le problematiche esistenti e fare in modo che tutto questo non si trasformi in una valanga sempre più grande che finirà per travolgere tutto e tutti.
Trovate l’articolo competo sul tema a pag. 14 di Libero Economia di Martedì 15 settembre.
In alternativa il PDF della singola pagina è disponibile qui a seguito. LIBERO_15_09_2020

di Avv. Prof. Stefano Loconte
Una delle novità più rilevanti del decreto fiscale 2020 è l’applicabilità della confisca allargata (o “per sproporzione”) ai più gravi reati tributari, ovvero a quelli connotati da fraudolenza.
Il nostro Managing Partner Stefano Loconte illustra la disciplina del nuovo art. 12-ter, inserito nel D.Lgs. 74/2000, per il Quotidiano Ipsoa, illustrando anche sotto il profilo temporale per quali condotte illecite troverà presto concreta applicazione.

La riforma dei delitti in materia di imposte sui redditi e IVA operata dal decreto fiscale 2020 ha apportato al reato di emissione di fatture false modifiche speculari a quelle previste per l’utilizzo in dichiarazione degli stessi documenti mendaci.
Il nostro Managing Partner Stefano Loconte illustra per il Quotidiano Ipsoa le novità, quali l’inasprimento della cornice edittale, l’applicabilità della confisca allargata, nonché l’inserimento di tale delitto nel catalogo di quelli idonei a far scattare la responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
Prova diabolica per la confisca per sproporzione.
Questo quanto emerge dalla circolare del primo settembre della Guardia di Finanza 0216816/2020 sulle modifiche alla disciplina dei reati tributari, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno approfondito per IO, con il via libera alla confisca di tutti i beni sproporzionati al reddito sarà sempre più difficile l’onere della prova contraria che grava su chi inganna il fisco: non solo per ogni singolo acquisto si dovrà dimostrare che sia avvenuto con disponibilità finanziarie lecite, ma non sarà neanche possibile addurre a giustificazione che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale
Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi del 10 Settembre 2020, pag.30
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Di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
La sentenza della Cassazione in un caso di bancarotta fraudolenta e distruzione di documenti contabili.
Via libera alla duplice contestazione, in concorso, del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 c. 1 n. 1 e c. 2 l.f.) e del reato fiscale di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).
E’ quanto emerge dalla sentenza 22486/2020, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno commentato per IO7, e con cui la sezione quinta penale della Cassazione ha rilevato che, pur nella coincidenza delle due condotte materiali, si tratta di reati che offendono beni giuridici diversi e sono animati da un differente fine.
Ma attenzione, perché questo vale se gli illeciti siano trattati congiuntamente nel medesimo procedimento; mentre se un soggetto sia già stato giudicato, con sentenza definitiva, per uno dei due reati, concernenti la stessa documentazione, l’esercizio dell’azione penale per l’altro reato è precluso.
Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di Lunedì 7 Settembre 2020, pag. 11.
In alternativa il PDF della singola pagina è disponibile qui a seguito. (Download)
Di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
Più facile, e addirittura duplicabile, la confisca per gli evasori: la conferma sul punto arriva direttamente della Guardia di Finanza, con circolare 0216816/2020 del primo settembre avente a oggetto le «modifiche alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti» e che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per IO.
Accanto alla tradizionale confisca che nel caso di condanna o patteggiamento già colpisce tutti beni che costituiscono il profitto o il prezzo dell’illecito fiscale, per i più gravi reati tributari sarà applicabile anche una nuova misura, c.d. per sproporzione perché consentirà di confiscare anche tutti quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza, avendone la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica
Trovate l’articolo completo nella rubrica Diritto&Fisco pag.25 di Italia Oggi del 8 Settembre 2020.
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